La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha previsto una proroga al 31 dicembre 2026 delle agevolazioni tariffarie a favore dei titolari di forniture localizzate nelle zone rosse e in immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016 e 2017 che hanno interessato l’Italia Centrale. ARERA ha dato attuazione alla norma con la Delibera n. 3/2026/R/com secondo le seguenti modalità:
- le agevolazioni tariffarie saranno riconosciute automaticamente, se nel 2025 i consumi registrati sulla fornitura sono stati pari a zero;
- su richiesta, se nel 2025 risultano consumi superiori a zero. In questo caso, per mantenere le agevolazioni è necessario inviare al proprio venditore entro il 31 marzo 2026 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per confermare che l’immobile in cui si trova la fornitura è ancora in zona rossa o inagibile*;
- in caso di ripristino dell’agibilità dell’immobile prima del 31 dicembre 2026 è necessario che il cliente beneficiario dell’agevolazione ne dia informazione al proprio venditore, entro 30 giorni.
Di seguito i moduli per la richiesta di proroga delle agevolazioni e per la comunicazione di ripristino dell’agibilità.
Restano invariate le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni alle strutture abitative SAE e MAPRE, che, come previsto dalla delibera 503/2021/R/com, saranno riconosciute fino alla richiesta da parte del cliente di cessazione della fornitura o voltura d’utenza, fatta eccezione per i casi di voltura mortis causa.
(*) Per forniture localizzate in una “zona rossa” si intendono le forniture attive alla data degli eventi sismici e situate nelle zone istituite mediante apposite ordinanze sindacali emesse dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16. Per forniture ubicate in immobili inagibili, si intendono le forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16, per cui il titolare abbia dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, l’inagibilità dell’immobile e abbia presentato al proprio venditore entro il 31 dicembre 2021 istanza per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie.
Pubblicato il 03/02/2026