Sisma Centro Italia: informazioni ed aggiornamenti

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni tariffarie per le forniture situate nelle zone rosse o in immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016 e 2017 che hanno interessato l’Italia Centrale. ARERA ha definito le modalità operative con le Delibere 3/2026/R/com e 41/2026/R/com. Le forniture già agevolate fino al 31 dicembre 2025 continuano a beneficiare automaticamente delle agevolazioni fino al 31 marzo 2026.

Dal 1° aprile 2026 e fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni sono riconosciute con le seguenti modalità:

  • automaticamente, se nel 2025 i consumi reali registrati sulla fornitura sono stati pari a zero;
  • su richiesta, se nel 2025 sono stati registrati consumi reali superiori a zero oppure consumi stimati. In questo caso, per mantenere le agevolazioni, il cliente deve aver presentato al proprio venditore, entro il 31 luglio 2026, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per confermare che l’immobile in cui si trova la fornitura è ancora in zona rossa o inagibile*; 

Se l'immobile torna agibile prima del 31 dicembre 2026, il cliente che beneficia dell'agevolazione deve comunicarlo al proprio venditore entro 30 giorni dal ripristino dell'agibilità.

Di seguito è disponibile il modulo per comunicare il ripristino dell’agibilità dell'immobile.

Restano confermate le disposizioni per le strutture abitative SAE e MAPRE: come previsto dalla delibera 503/2021/R/com, le agevolazioni continuano fino alla richiesta di cessazione della fornitura o di voltura da parte del cliente, ad eccezione dei casi di voltura mortis causa. 

 

 

(*) Per forniture localizzate in una “zona rossa” si intendono le forniture attive alla data degli eventi sismici e situate nelle zone istituite mediante apposite ordinanze sindacali emesse dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16. Per forniture ubicate in immobili inagibili, si intendono le forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16, per cui il titolare abbia dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, l’inagibilità dell’immobile e abbia presentato al proprio venditore entro il 31 dicembre 2021 istanza per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie.