Novità normativa in materia di Credito d’Imposta

Con la delibera Arera 29 luglio 2022, n. 373, attuativa dell’art. 2, co. 3-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91, Arera ha previsto degli obblighi informativi a carico delle società di vendita di energia elettrica nei confronti delle imprese che presenteranno richiesta scritta relativa al calcolo del credito di imposta spettante.

A partire dalla delibera n. 373 ci sono stati ulteriori interventi da parte dello Stato che dell'Autorità per la proroga dell'aiuto sul tema caro bollette così come mostrato in tabella.

NORMA MISURA potenza PERIODO AGEVOLATO PERIODO DI RIFERIMENTO PER VERIFICA >30%
DL UCRAINA E DL AIUTI 15% 15 kW II TRIMESTRE 2022 I TRIMESTRE 2022 VS I TRIMESTRE 2019
DL AIUTI-BIS 15% 15 kW III TRIMESTRE 2022 II TRIMESTRE 2022 VS II TRIMESTRE 2019
DL AIUTI-TER 30% 4,5 kW OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 III TRIMESTRE 2022 VS III TRIMESTRE 2019
DL AIUTI-QUATER 30% 4,5 kW DICEMBRE 2022 III TRIMESTRE 2022 VS III TRIMESTRE 2019
LEGGE DI BILANCIO 2023 35% 4,5 kW I TRIMESTRE 2023 IV TRIMESTRE 2022 VS IV TRIMESTRE 2019

Il credito di imposta sarà calcolato sui costi effettivamente sostenuti dall’impresa richiedente.

Per verificare le condizioni d’accesso all'agevolazione fiscale, sarà possibile consultare la pagina informativa sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, unitamente alla normativa e alla prassi di riferimento ivi presenti.

Se ricorrono le condizioni dell’avente diritto, sarà necessario inoltrare richiesta scritta, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo servizioelettriconazionale@pec.servizioelettriconazionale.itavente come oggetto “CREDITO DI IMPOSTA”,  esplicitando la richiesta di calcolo ed indicando il Codice Fiscale, la Partita IVA oltre ai dati identificativi della fornitura relativa all’azienda richiedente (numero di presa, POD, numero cliente).